non profit
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20 Aprile 2020

Gli aiuti al non profit nel Decreto liquidità

Il Decreto liquidità non contiene disposizioni che agevolino l’accesso al credito e alla liquidità per gli enti non profit, limitandosi ad estendere la sospensione dei versamenti previdenziali e fiscali già contenuta del decreto Cura Italia con qualche novità.

Nel precedente decreto la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, prevista fino al 30 aprile 2020, era riservata ai soggetti che operano nei settori elencati nell’art. 61 e – a prescindere – alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che svolgono uno o più attività di interesse generale nonché alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Il Decreto liquidità (art. 18) ha invece previsto la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente o assimilato, ai contributi previdenziali assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria tutti gli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa, superando quindi l’elenco di attività contenuto nell’art. 61 e le tipologie di enti richiamate.

La sospensione riguarda sia il mese di aprile sia il mese di maggio; in questo modo sono riammessi a godere del beneficio anche gli enti non profit inizialmente esclusi dalla previsione dell’art. 61 del decreto Cura Italia.

I versamenti potranno essere effettuati entro il prossimo 30 giugno, con possibilità di dilazione in massimo 5 rate mensili di pari importo di cui la prima a decorrere dal mese di giugno.

Gli enti non commerciali che svolgono anche attività di impresa potranno beneficiare della sospensione anche dei versamenti IVA a condizione che abbiano registrato nel mese di marzo 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di marzo dell’anno precedente, se si tratta di enti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente ovvero aver avuto una diminuzione di fatturato nel medesimo periodo di almeno il 50%, se si tratta di enti con ricavi o compensi superiori alla soglia di 50 milioni.

 

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