fiscalità
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30 Gennaio 2023

Applicabilità delle agevolazioni prima casa alla rinuncia a titolo gratuito ai diritti reali di godimento

Il titolare di diritti reali di godimento può, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, rinunciare all’usufrutto, al diritto di abitazione o al diritto reale d’uso su beni immobili. L’atto dovrà essere trascritto nei registri immobiliari.

Per effetto della rinuncia, il titolare del diritto di proprietà riacquista il pieno godimento dell’immobile.

La rinuncia può avere luogo anche a titolo gratuito, con applicazione dell’imposta sulle donazioni, oltre all’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La base imponibile è costituita dal valore del diritto oggetto della rinuncia.

Sotto il profilo fiscale, la rinuncia a titolo gratuito del diritto reale di godimento è considerata un trasferimento, giustificandosi l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale.

Dubbia è l’applicabilità delle agevolazioni per l’acquisto di prima casa all’ipotesi della rinuncia a diritti reali di godimento a titolo gratuito, che consentirebbe di sottoporre l’atto all’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una sua interpretazione con la risposta all’interpello numero 525 del 2022, nella quale conclude per l’inapplicabilità della normativa agevolativa alle rinunce a titolo gratuito sulla base di un’interpretazione letterale della disciplina sull’agevolazione prima casa.

L’agevolazione, secondo la ricostruzione dell’ Agenzia delle Entrate, sarebbe limitata al trasferimento di diritti reali immobiliari derivanti da donazioni, non essendo quindi ricompresi gli atti di rinuncia a titolo gratuito, costituenti liberalità indirette.

 


 

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