fiscalità
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16 Febbraio 2018

Cessione del credito sotto sostitutiva: si applica a qualunque cessionario

La risoluzione n. 17/E del 16 febbraio 2018 risolve alcuni dubbi interpretativi circa l’assoggettabilità della cessione del credito, unitamente al trasferimento delle garanzie anche ipotecarie conseguenti alla cessione, derivante da un finanziamento, al regime sostitutivo.

L’amministrazione finanziaria ha chiarito che, per rendere applicabile il regime, è sufficiente che il cedente sia un’azienda o un istituto di credito, non rilevando in alcun modo la qualifica del cessionario.

Più specificatamente, la questione oggetto dell’interpello riguarda la possibilità di utilizzare il regime sostitutivo con riferimento ad una cessione di credito derivante da un finanziamento sotto sostitutiva, da parte di una banca ad una società.

L’incognita interpretativa sorge dal contenuto della risoluzione ministeriale del 18 aprile 1988 n. 310273, la quale richiedeva quale presupposto necessario per la cessione del credito, il requisito soggettivo anche in capo al cessionario.
Tuttavia, dalla lettura dell’articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, come da ultimo modificato, emerge la totale assenza di rilevanza della qualifica del cessionario.

Quanto appena rilevato è confermato anche dal disposto dell’articolo 17 bis del medesimo DPR, il quale interviene nella questione dell’ambito di applicazione soggettivo del regime sostitutivo, prevedendone un ampliamento, ma sempre con riferimento alla sola figura del cedente.

Si evidenzia che l’elemento discriminante per ricondurre la cessione del credito all’applicazione del regime sostitutivo è l’inerenza dello stesso all’operazione di finanziamento precedente. Non si tratta, dunque, di requisiti soggettivi, ma della necessità che la cessione del credito non sia un contratto completamente indipendente e autonomo rispetto al pregresso rapporto oggetto dell’imposta sostitutiva.