Il legislatore corregge la svista: le PMI s.r.l. non innovative possono accedere all’<em>equity crowdfunding</em>, e non solo

diritto societario

12 maggio 2017

Con la Legge di Bilancio 2017 avevamo accolto con piacere l’estensione dell’applicazione dell’equity crowdfunding a tutte le piccole e medie imprese, indipendentemente dal loro carattere innovativo.

Tra gli imprenditori e i professionisti del settore si era però insinuato il dubbio che, per una svista normativa, e cioè la mancata espressa deroga al divieto, per le partecipazioni delle s.r.l., di costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, questo importante e innovativo strumento di finanziamento fosse utilizzabile dalle S.p.A. non innovative, ma non dalle s.r.l..

Era chiaro sin da subito che questa interpretazione fosse paradossale e in contrasto con lo spirito della nuova disciplina. E infatti, a scanso di ogni equivoco, questa volta il legislatore si è mosso subito per correggere la svista. La manovra correttiva 2017 (D.L. 50/2017), ha stabilito espressamente che la possibilità di finanziarsi tramite portali online è accessibile a tutte le PMI (imprese che non oltrepassano determinati requisiti dimensionali), che siano innovative o meno.

Non solo. La nuova norma offre a tutte le PMI s.r.l. anche due altri importanti strumenti – fino ad oggi riservati solo alle imprese innovative – non necessariamente legati a operazioni di equity crowdfunding, e cioè la possibilità di creare categorie speciali di quote e la possibilità di compiere operazioni sulle proprie quote nel caso in cui tali operazioni siano effettuate a servizio di piani di work for equity.

Fugato ogni dubbio, adesso la palla passa agli investitori.

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