Verifica delle condizioni per l’iscrizione al RUNTS degli ETS con personalità giuridica

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16 marzo 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano ha approvato la Massima n. 14 avente ad oggetto la verifica da parte del notaio della sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 negli atti costitutivi e negli statuti degli Enti del Terzo Settore con personalità giuridica.

L’articolo 22 del Codice del Terzo Settore (CTS) prevede che il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del terzo settore (o la pubblicazione di un testamento col quale si dispone una fondazione del terzo settore), verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente (in particolare di quelle relative alla natura di ETS e del patrimonio minimo) deve depositarlo presso il competente ufficio del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Quest’ultimo verifica la sola regolarità formale della documentazione.

Il decreto ministeriale n. 106/2020 conferma il potere-dovere del notaio di procedere alla suddetta verifica prima di effettuare il deposito degli atti al RUNTS, ribadito anche dalla Circolare n. 9/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Né il CTS né le richiamate disposizioni ministeriali impongono al notaio di dichiarare espressamente nell’atto da cui dipende l’iscrizione dell’ente, o in un separato documento, di aver effettuato la verifica.

Considerato anche che se il legislatore volesse imporre al notaio di inserire nell’atto determinate attestazioni lo richiederebbe espressamente, il Consiglio Notarile è giunto alla conclusione che “La richiesta di iscrizione nel RUNTS effettuata dal notaio in esito al procedimento di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore presuppone l’avvenuta verifica da parte del notaio medesimo della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione o per le modifiche statutarie (di cui al comma 6) dell’Ente del Terzo Settore. Pertanto la sussistenza di tali condizioni non necessita di alcuna specifica attestazione del notaio”.

Un discorso diverso deve essere fatto solo con riferimento al requisito del patrimonio minimo: per esso l’articolo 16 del decreto n. 106/2020 prevede che dall’istanza di iscrizione o dalla documentazione allegata (non necessariamente dall’atto, come chiarito anche dalla citata circolare) deve risultare “l’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo”.

Nessuna specifica attestazione, invece, è richiesta al notaio in relazione all’esecuzione degli accertamenti inerenti tutte le altre condizioni ed al loro esito positivo, che costituisce il necessario ed implicito presupposto logico della presentazione dell’istanza.

Tale conclusione è indirettamente confermata dal comma 3 dell’articolo 22 CTS che sancisce in capo al notaio che non ravvisi la sussistenza delle condizioni in esame di astenersi dal depositare l’atto, dandone motivata comunicazione ai fondatori o agli amministratori.

 


 

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