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09 Febbraio 2017

La B-Corp compie un anno: spunti dalla nostra esperienza

La società benefit compie un anno: è stata infatti introdotta nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, Commi 376-384, legge n.208 del 28/12/2015) e sempre più imprenditori, manager e azionisti scelgono di costituire o diventare società benefit ossia società che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Ma cosa bisogna fare per costituire o diventare società benefit?

La legge introduce innanzitutto l’obbligo di inserire nello statuto specifiche clausole.

L’oggetto sociale della “società benefit” deve indicare specificatamente le finalità di beneficio comune ossia il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.
La formulazione della legge è piuttosto ampia e lascia alla società la libertà di scegliere quale finalità in concreto perseguire. Tuttavia è opportuno che lo statuto non sia eccessivamente vago e generico in quanto il beneficio comune indicato non è solo una mera dichiarazione di intenti ma un impegno che la società si assume e che incide sulla responsabilità degli amministratori. Su questi ultimi grava, infatti, il dovere di amministrare la società in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nello statuto.

Ancora nello statuto si può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB». Si tratta di una facoltà non di un obbligo, ma all’indomani dell’entrata in vigore della legge era l’unico modo per far conoscere ai terzi la natura della società. Da poco anche il registro imprese si è adeguato prevedendo nelle visure l’indicazione specifica della qualifica di Società benefit.

E’ inoltre opportuno che lo statuto riporti l’impegno degli amministratori a redigere una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario e ad individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità di beneficio comune. Al riguardo la normativa non indica specifici requisiti per il soggetto responsabile che potranno comunque essere previsti in statuto quali, ad esempio, il possesso di particolari competenze ed esperienze in relazione al benefico comune indicato.

Le clausole statutarie sopra evidenziate dovranno essere rispettate sia dalle società benefit di nuova costituzione sia da quelle che decidano di diventarlo, le quali dovranno, quindi, procedere ad una modifica statutaria, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società.