S.r.l.: diritti particolari a usufruttuari e creditori pignoratizi

diritto societario

14 luglio 2017

Come è noto, l’articolo 2468, comma 3, c.c. dà alle s.r.l. la possibilità di attribuire a singoli soci – indicandoli specificamente nello statuto – diritti particolari relativi all’amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.

L’opportunità di prevedere questo tipo di diritti si colloca nell’ambito della caratterizzazione personale concepita per la compagine sociale delle società a responsabilità limitata.

Sulla base della rilevanza della persona dei singoli soci, i diritti particolari sono attribuiti personalmente agli stessi e non sono incorporati nella partecipazione. In linea di principio, quindi, non vengono trasferiti con la partecipazione né possono spettare ad un non socio, intendendosi per tale anche l’usufruttuario o il creditore pignoratizio.

Ma quando si tratta non di trasferire diritti particolari appositamente creati per determinati soci, ma di costituirli ex novo a favore di un usufruttuario o di un creditore pignoratizio?

La questione è controversa, ma, nel massimo favore verso l’autonomia statutaria, condividiamo la tesi secondo cui gli usufruttuari e i creditori pignoratizi, anche se formalmente estranei alla compagine sociale, sono da intendersi titolari dell’interesse alla conservazione della partecipazione sociale, e all’esercizio dei diritti ad essa connessi, tanto quanto lo sono i soci nudi proprietari o debitori. E quindi potrebbero essere titolari anche di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, c.c..

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