diritto societario
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28 Dicembre 2016

S.r.l.: lock up senza recesso anche oltre i due anni

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 152 del 17 maggio 2016, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sulle clausole di intrasferibilità delle partecipazioni sociali nelle s.r.l.

Secondo tale massima, è legittimo introdurre nello statuto di una s.r.l. una clausola che, in presenza di un divieto temporaneo di trasferimento di quote, anche per un periodo superiore a due anni, esclude la facoltà di recesso per l’intero periodo di intrasferibilità.

Non è condivisibile, infatti, l’interpretazione dell’art. 2469, comma 2, c.c. secondo cui il diritto di recesso spetta in presenza di qualunque tipo di clausola di intrasferibilità delle partecipazioni, indipendentemente dalla durata e dalla specifica portata del divieto. In base a questa interpretazione, lo statuto potrebbe quindi impedire il diritto di recesso per un periodo non superiore a due anni e, una volta decorso il termine, tale diritto potrebbe essere accordato a prescindere dal contenuto e dalla portata della clausola di intrasferibilità.

Una corretta interpretazione della norma, invece, pone come discrimine per l’utilizzo del correttivo del recesso l’intrasferibilità assoluta o meno delle partecipazioni sociali.

In caso di intrasferibilità assoluta, vale a dire dell’intera partecipazione e senza limiti di tempo, la possibilità di recedere è un doveroso contraltare che può essere ‘neutralizzato’ per non più di due anni. Ed è questa la previsione dell’articolo 2469 c.c..

Se, invece, il divieto di trasferire le quote è temporaneo, o è riferito, ad esempio, solo a parte della partecipazione posseduta, o a trasferimenti nei confronti di determinati soggetti, o ancora a trasferimenti con corrispettivi diversi dal denaro – in sintesi, non è un divieto assoluto – allora si è al di fuori della disciplina dell’art. 2469 c.c., ed è pertanto legittima la clausola che esclude il diritto di recesso per l’intera durata del divieto di trasferimento delle azioni, anche se superiore a due anni.

Bisogna però evitare che, tenuto conto dell’oggetto sociale e della durata della società, una clausola di intrasferibilità formalmente temporanea si traduca, di fatto, in un divieto assoluto e, quindi, rientrante nella previsione di legge.