diritto societario
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23 Settembre 2015

SIIQ, a volte ritornano

Società di Investimento Immobiliare Quotate, una vecchia conoscenza. Le SIIQ, per farla breve, sono state introdotte nel nostro ordinamento con la legge 296 del 2006. Nel 2014 il legislatore ne aveva ridisegnato i profili di disciplina, proprio con il medesimo Decreto Sblocca Italia che ha tipizzato anche il rent to buy, in un’ottica di volenteroso rilancio del mercato immobiliare.

In data 17 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 32/E, si è pronunciata sul nuovo regime delle SIIQ. Tali società, che non costituiscono OICR, in presenza di determinati requisiti, essenzialmente di controllo e flottante, possono giovarsi di un regime speciale: la cosiddetta gestione esente. La SIIQ non è tenuta cioè al pagamento Ires e Irap relativamente agli utili da locazione immobiliare. Tali utili vengono però assoggettati a imposizione in sede di distribuzione.

Il regime speciale delle SIIQ, in quanto regime di favore, è applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Sblocca Italia, e, come chiarito dall’AE, in alcuni casi anche all’intero periodo d’imposta del 2014 (se coincidente con l’anno solare). Applicazione retroattiva ammessa perché di favore.

La circolare offre una disamina dei requisiti, delle cause di cessazione del regime speciale, dell’imposizione delle plusvalenze da cessione di immobili destinate alla locazione – considerate a pieno titolo parte integrante della gestione propria delle SIIQ -, delle cessioni di immobili da fondi a SIIQ, illustrando infine una serie di aspetti problematici già chiariti in sede di interpello.