Obbligo di comunicazione al Registro Titolari Effettivi

non profit • successioni e trusts

11 ottobre 2023

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 236 del 29 settembre scorso il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente le comunicazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle entità giuridiche soggette alla normativa antiriciclaggio.

Tra queste vi sono anche i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, gli istituti giuridici affini al trust e le persone giuridiche private, definite dal decreto 11 marzo 2022, n. 55 come “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”. Nonostante l’esplicito riferimento al D.P.R. 361/2000, la dottrina è unanime nel ritenere che rientrino tra i soggetti obbligati alla comunicazione anche gli Enti del Terzo Settore che acquistano la personalità giuridica ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La comunicazione deve essere effettuata dal fondatore, se in vita, oppure dai soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private entro l’11 dicembre 2023, salvo che per le persone giuridiche private di nuova costituzione che provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.

Per l’omessa comunicazione nei suddetti termini si applica la sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro.

 


 

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