Il D.L. 69/2023 ha modificato in parte i requisiti necessari per chi trasferisce la residenza all’estero, ma intende avvalersi delle “agevolazioni prima casa” corrispondendo imposte indirette ridotte per l’acquisto di un immobile sito in Italia.
A seguito delle novità, che è utile ricordare, per beneficiare dell’agevolazione, il richiedente espatriato all’estero, deve possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
- essersi trasferito all’estero per ragioni di lavoro prima dell’acquisto dell’immobile;
- essere stato residente in Italia, per almeno cinque anni, o avere svolto la propria attività in Italia per lo stesso periodo; in entrambi i casi anche non continuativamente. Il requisito deve essere maturato prima dell’acquisto dell’immobile;
- avere acquistato l’immobile nel Comune di nascita o in quello in cui svolgeva la propria attività o aveva la propria residenza prima del trasferimento.
Resta ferma la necessità di rispettare gli altri requisiti richiesti dalla legge e di rendere apposita dichiarazione al rogito notarile.
Al ricorrere di questi presupposti, la novella elimina l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale.