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05 October 2016

Acquisto di azioni proprie a seguito di recesso del socio

L’art. 2357 c.c. dispone che l’acquisto di azioni proprie sia autorizzato dall’assemblea. Ma vale lo stesso in caso di recesso del socio?
L’art. 2437-quater c.c. disciplina l’iter di liquidazione delle azioni recedute e deroga espressamente, in caso di acquisto delle azioni da parte della società, al limite di un quinto del capitale, imposto dall’art. 2357, comma terzo. Non menziona gli altri limiti, tra cui la necessità di autorizzazione.
Il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 188-2011/I) estende la deroga prevista in caso di recesso anche alla necessità di autorizzazione: non sembrerebbe indispensabile il consenso dell’assemblea.
Rimane fermo un altro limite, la possibilità di acquistare azioni proprie solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. Si ritiene opportuno che tali valori emergano da una situazione patrimoniale aggiornata (non sembra necessario che risultino dal bilancio approvato).
La ratio della deroga? La specialità dell’ipotesi e la doverosità dell’acquisto, al fine di liquidare la partecipazione del socio receduto. In mancanza di utili e riserve, la società potrà infatti solo scegliere se ridurre il capitale o sciogliersi.
L’autorizzazione dell’assemblea non può mancare, al contrario, in caso di alienazione di azioni proprie, ai sensi dell’art. 2357-ter c.c.. Ciò comporta di frequente che, con un’unica delibera, l’assemblea approvi sia l’acquisto, sia l’alienazione delle azioni proprie.