fiscality
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27 November 2017

Ampliato l’ambito soggettivo del regime dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva per i finanziamenti a medio-lungo termine può essere applicata anche a finanziamenti concessi da intermediari finanziari e non più solo dalle banche.
Questo è l’effetto della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale (n. 242 del 20 novembre 2017): l’articolo 15 del D.p.r. 601/1973 nella parte in cui limita l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ai finanziamenti a medio-lungo termine concessi dalle sole banche contrasta con ben due articoli del testo costituzionale.
La limitazione dell’agevolazione al solo credito bancario crea infatti una ingiustificata disparità di trattamento, contraria al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, tra i finanziamenti concessi dalle banche e quelli concessi dagli intermediari finanziari.
Il beneficio per i soli finanziamenti bancari provocherebbe inoltre una distorsione della concorrenza, a favore delle banche, con violazione anche del principio di libertà di iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione).
La diversa natura dei soggetti che pongono in essere finanziamenti a medio-lungo termine è stata definita come irrilevante: non c’è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziatore.
Questa pronuncia ha portato al riequilibrio del rapporto di appetibilità finanziaria tra i prodotti offerti dalle banche e quelli offerti dagli intermediari finanziari.