Organo di controllo e revisione nelle Srl: limiti più stringenti

diritto societario

26 February 2019

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, al fine di garantire una gestione più tempestiva della crisi, ha sensibilmente abbassato i limiti al di sopra dei quali sorge l’obbligo per le società a responsabilità limitata di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Oltre quindi alle ipotesi già previste, ovvero se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti, ai sensi della nuova disciplina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore scatterà se per due esercizi consecutivi risulti superato anche uno solo dei seguenti limiti fissati in:

– 2 milioni di euro per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
– 2 milioni di euro per i ricavi derivanti dalle vendite;
– 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

In particolare, entro nove mesi dall’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, vale a dire entro il mese di ottobre 2019, le società a responsabilità limitata che per due esercizi consecutivi hanno superato uno di tali limiti dovranno modificare, se necessario, il proprio atto costitutivo e lo statuto e provvedere a nominare il nuovo organo di controllo o il revisore.

L’obbligo tuttavia viene meno se per tre esercizi consecutivi non risulta superato nessuno dei predetti limiti.

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