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29 July 2016

La disciplina dei versamenti personalizzati: le riserve targate

La prassi conosce una vasta gamma di versamenti non imputati a capitale, che comportano un incremento del patrimonio netto.
Caso peculiare si verifica quando i versamenti fuori capitale non sono effettuati da tutti i soci in maniera proporzionale alle rispettive partecipazioni, ma solo da uno o da alcuni di essi. In tal caso, i versamenti restano “etichettati” rispetto alla persona del socio che ha effettuato l’apporto.
I versamenti in parola sono iscritti in una riserva di capitale che rimane personalizzata, soggettivamente targata. Secondo parte della dottrina, essa presuppone, per la sua costituzione, l’esistenza di una clausola statutaria ad hoc, o quantomeno un consenso assembleare.
Quanto al regime della riserva targata, secondo la tesi preferibile si tratterebbe di una riserva disponibile, in assenza di una specifica regolamentazione ex lege. Essa è pertanto distribuibile, ed in particolare sarà restituita al socio che ha effettuato l’apporto.
In caso di aumento gratuito, invece, tale riserva andrebbe a vantaggio di tutti i soci, secondo una tesi sostenuta in giurisprudenza (Cass. n.16393/2007), mentre sarebbe intaccata dalle perdite da ultima, dopo tutte le riserve comuni.
In caso di cessione della partecipazione sociale, è opportuno disciplinarne la sorte. E’ consigliabile specificare se la riserva targata sia trasferibile o meno al cessionario.