L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 72/2024, ha ritenuto applicabile l’imposta di donazione, alla donazione di azioni o quote ai familiari già in posizione di controllo.
Secondo l’Agenzia rientrano nel regime di esenzione ex art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990, le ipotesi in cui il beneficiario non dispone, prima del trasferimento, di un numero di quote o azioni tali da detenere il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Non si realizza uno dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione, quando il donatario è già titolare di una percentuale di quote o di un numero di azioni superiore al 50% con diritto di voto in assemblea ordinaria. In questo caso l’atto è sottoposto al trattamento ordinario ai fini dell’imposta sulle donazioni.
Ove la donazione sia disposta a favore di più coeredi, la preesistenza della posizione di controllo viene valutata in riferimento all’intera comunione ereditaria.