Agevolazione prima per residenti all’estero: sì all’acquisto in un comune diverso dall’ultima residenza

fiscalità

18 febbraio 2025

È quanto conferma l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 8/2025, promossa dal contribuente che, trasferitosi all’estero per motivi di lavoro, chiede se la locuzione “prima del trasferimento”, contenuta nel dal D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal D.L. n. 69/2023, si riferisca solo al Comune in cui ha risieduto immediatamente prima del trasferimento.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea come il legislatore abbia inteso valorizzare il collegamento con il territorio senza fare riferimento esclusivamente all’ultimo Comune di residenza.

Il nesso, dunque, sussiste in riferimento a tutti i Comuni Italiani nei quali il richiedente è nato, ha risieduto o ha svolto la propria attività lavorativa.

Nel caso di specie non è richiesto che il contribuente stabilisca la propria residenza nel Comune in cui è stutato l’immobile o che lo destini ad abitazione principale.

Resta fermo il necessario rispetto di tutti gli altri requisiti per fruire dei benefici prima casa.

 


 

"Agevolazione prima casa per gli espatriati all’estero" -  Link all'articolo

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