
Imposta di registro al 9% per la costituzione di diritti di superficie su terreni agricoli
A confermarlo è la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 3 aprile 2025, che sembra aver messo un punto fermo alla diatriba fiscale relativa alla corretta aliquota da applicare agli atti costitutivi di diritti di superficie aventi ad oggetto terreni agricoli.
L’Agenzia, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27293, che riprende la precedente ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3461), conferma che gli atti in oggetto rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.1 comma 1, primo periodo, della Tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e quindi scontano l’imposta di registro proporzionale con aliquota del 9%, anziché del 15% come previsto al successivo terzo periodo.
Questo perché la disposizione del terzo periodo è applicabile al “trasferimento” del diritto di piena proprietà e non alla “costituzione” di un diritto reale di godimento.
Devono ritenersi superate le indicazioni contenute nei documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate ed in particolare nella Circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E e nella Risposta a interpello n. 365 del 3 luglio 2023 (oggetto di un precedente contributo: "Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: imposta di registro del 15%" > Link )