
Con la massima n. 19 della Commissione Terzo Settore, il Consiglio Notarile di Milano si è espresso favorevolmente in merito all’adozione di modalità di convocazione “generalizzate” dell’assemblea degli enti non lucrativi.
Il placet è motivato sulla base dell’articolo 8 delle disposizioni attuative del codice civile che dispone che “la convocazione dell’assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare”.
La norma, ritenuta applicabile a tutti gli organi assembleari degli enti non lucrativi, inclusi gli Enti del Terzo Settore, rinvia agli statuti che possono pertanto prevedere, in alternativa alla convocazione “ad personam”, la convocazione “generalizzata”, purché effettuata in luoghi (fisici o virtuali) accessibili a tutti i destinatari e nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento degli associati.
Sono pertanto possibili:
- la pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’ente;
- la pubblicazione dell’avviso in almeno un quotidiano indicato dallo statuto;
- l’affissione dell’avviso all’interno di locali o spazi predeterminati dallo statuto.
In tali ipotesi, il rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento impone che lo statuto determini chiaramente i luoghi di affissione o pubblicazione della convocazione, eventualmente anche prevedendo tempi più ampi di quelli contemplati per le convocazioni personalizzate e che siano utilizzati spazi web accessibili gratuitamente e facilmente dai soci oppure scelti locali raggiungibili in più ore del giorno e in più giorni della settimana.