Gli OICR di credito diretto e l’alternativa al finanziamento bancario

banking

24 febbraio 2016

Con il D.L. n. 18/2016 si aggiunge un altro importante tassello all’implementazione delle fonti di credito non bancario per il mercato italiano. Il decreto legge, occasionato dalla riforma delle banche di credito cooperativo, ha introdotto nel TUF nuove previsioni relative all’erogazione diretta di crediti da parte di fondi di investimento alternativi (FIA).

La Direttiva europea 2011/61/UE sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (AIFMD) vede oggi arricchirsi la cornice normativa di attuazione. Il nuovo articolo 46-bis del TUF conferma la possibilità, per i FIA italiani, di investire in crediti “a valere sul proprio patrimonio”, a favore di soggetti che non rivestano la qualità di consumatore.

Facoltà estesa – ed è qui la vera novità – dall’articolo 46-ter anche ai FIA europei, a condizione che siano essi autorizzati dalla corrispondente autorità competente estera, che abbiano la forma di fondo chiuso e che le misure di contenimento del rischio siano equivalenti a quelle previste per i FIA italiani.

I FIA europei potranno inoltre usufruire del medesimo trattamento fiscale previsto per gli OICR italiani, tra cui l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Quanto al regime autorizzativo, i FIA europei dovranno inoltrare la comunicazione alla Banca d’Italia e potranno intraprendere gli investimenti in crediti solo decorsi sessanta giorni da tale comunicazione, senza che l’Autorità bancaria abbia mosso dei rilievi. Regime coerente con la logica di deregolamentazione nell’erogazione del credito, trend che sta attraversando il sistema italiano.

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