Norme & Tributi Plus de Il Sole 24 Ore - a cura del notaio Monica De Paoli e del notaio Stefania Anzelini
La principale novità consente ai contribuenti di “autoliquidare” l’imposta di successione e donazione senza attendere la notifica dell’avviso di liquidazione da parte di AdE
Ad ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231, il decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, che, oltre ad altri interventi, introduce interessanti novità in materia di imposte di successione e donazione che dovranno essere corrisposte senza più dover attendere l’invio dell’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il decreto legislativo attua la delega fiscale (l. n. 111/2023) che mira a razionalizzare e semplificare tali imposte, oltre a quella di registro, di bollo e agli altri tributi diversi dall’IVA.
Le modifiche, in vigore il 3 ottobre 2024, saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2025.
La liquidazione dell’imposta di successione e donazione prima delle novità
L’imposta di successione e donazione è un’imposta indiretta che riguarda i trasferimenti di beni e diritti che avvengono per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, e deve essere corrisposta dai soggetti che ricevono tali beni.
La principale normativa di riferimento è quella del d.lgs. n. 346/1990 Testo Unico successioni e donazioni, e del d.l. n. 262/2006, che disciplina in modo specifico le aliquote e le franchigie.
Come disposto dal Testo Unico del 1990, e sino al 1° gennaio 2025, l’imposta viene liquidata dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in base alle indicazioni riportate nella dichiarazione di successione e nelle dichiarazioni sostitutive, se presenti.
Lo schema attuale è il seguente: una volta quantificata l’imposta dovuta, l’ufficio, provvede alla notifica dell’avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento; tale notifica avviene entro tre anni dal momento della registrazione della dichiarazione.
Gli interessati, poi, devono corrispondere l’imposta entro il termine di 60 giorni dalla notifica; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione dell’importo secondo le modalità previste e ove possibile.
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