La legge finanziaria 2024 introduce una nuova tipologia di plusvalenza IRPEF.
Sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze che derivano dalle cessioni a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi usufruendo delle agevolazioni Super-Bonus, avvenute entro dieci anni dalla conclusione degli interventi.
Per il computo dei costi sostenuti si fa riferimento al periodo di tempo che intercorre tra la conclusione degli interventi agevolati e la cessione dell’immobile. Se il periodo è inferiore a cinque anni i costi non sono deducibili; se il periodo è compreso tra i cinque e i dieci anni, i costi sono deducibili al 50%.
Per individuare la data iniziale di decorrenza del periodo di riferimento, si può ricorrere a qualsiasi documento predisposto e/o esibito per l’ottenimento della misura agevolativa.
Il contribuente, all’atto di vendita dell’immobile, può scegliere alternativamente se:
- – far concorrere la plusvalenza al reddito complessivo ai fini IRPEF; o
- – optare per la tassazione con imposta sostitutiva al 26%, facendo espressa richiesta al notaio.
Non producono plusvalenza, le cessioni:
- – a titolo gratuito;
- – degli immobili che hanno provenienza successoria;
- – effettuate dopo dieci anni dalla data della conclusione degli interventi agevolati;
- – degli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla cessione, o comunque alla maggior parte del periodo trascorso;