Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 luglio è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 104 contenente “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Entrerà in vigore ufficialmente il 3 agosto 2024.
Sono molteplici le modifiche introdotte al D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) tra le quali:
1. Per gli enti del terzo settore iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito l’esercizio di attività diverse (art. 6 CTS) da quelle istituzionali loro proprie, a condizione che siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche;
2. Sono stati innalzati i parametri superati i quali sorge l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale di cui agli articoli 30 e 31 del CTS;
3. Gli Enti del Terzo Settore privi di personalità giuridica con entrate inferiori a 300,000 euro potranno redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa mentre gli enti con personalità giuridica saranno tutti tenuti a redigere il bilancio di esercizio.
In ogni caso, il deposito presso il RUNTS dovrà avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
4. Sono consentiti, salvo previsione contraria dello statuto, l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica;
5. Per le Associazioni di Promozione Sociale è stato elevato da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nelle attività e il numero degli associati;
6. Le associazioni fra militari in congedo o pensionati iscritte nell’apposito albo e che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale potranno iscriversi al RUNTS, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità;
7. Per l’iscrizione al RUNTS degli enti di nuova costituzione il legale rappresentante potrà delegare un altro soggetto;
8. Sono state ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non comporta lo scioglimento dell’ente;
9. Le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione acquisiranno la personalità giuridica con l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, senza più la necessità di ricorrere alla procedura prevista dal D.P.R. 361/2000.