Il d.l. n. 69/2024, noto come “piano salva casa”, apporta significative modifiche al Testo Unico Edilizia apportando novità che abbracciano vari ambiti.
Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici che non variano volumi e superfici rientrano nell’edilizia libera.
Per l’attestazione dello stato legittimo degli immobili si fa riferimento all’ultimo titolo edilizio, con rilevanza anche dei titoli in sanatoria.
È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso dell’immobile all’interno della medesima categoria funzionale quando effettuato senza opere.
Le tolleranze costruttive ed esecutive variano dal 2% al 5% in modo inversamente proporzionale alla superficie di riferimento.
Per la sanatoria degli interventi in parziale difformità del permesso di costruire o della SCIA, è sufficiente la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica al momento della presentazione della domanda, e a quella edilizia al momento della realizzazione.
I Comuni possono alienare i beni sui quali sono stati effettuati interventi in assenza del permesso di costruire, o che presentano variazioni o difformità essenziali, quando le opere abusive non vengano demolite.
La novella è entrata in vigore il 30 maggio 2024.