Con Risoluzione n 37 del 22 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento tributario delle restituzioni dei contributi ricevuti dal GSE che le CER costituite in forma di associazioni ETS possono operare a favore dei propri soci che hanno concorso all’autoconsumo di energia.
L’amministrazione finanziaria, dopo un excursus sulla normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili, chiarisce che dal punto di vista fiscale il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota che eccede l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai membri assume rilevanza reddituale in capo agli stessi (e non in capo alla CER), per cui il trattamento fiscale sarà differenziato in base alla natura del soggetto percipiente.
È di fondamentale importanza anche la seguente precisazione contenuta nella Risoluzione: la spartizione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della comunità propri associati non costituisce aggiramento del divieto di distribuzione degli utili sancito dall’articolo 8 del Codice del Terzo Settore.