Con la risoluzione n. 101/E del 3 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce abuso del diritto, sotto l’aspetto fiscale, una scissione societaria con le seguenti caratteristiche:
– mantenimento in capo alla società scissa di partecipazioni societarie e altri elementi patrimoniali;
– attribuzione alla società beneficiaria di tutti i beni immobili locati a terzi;
– trasformazione della beneficiaria in società semplice, per usufruire delle relative agevolazioni fiscali.
Ricordiamo che la trasformazione agevolata in società semplice (prevista dalla legge 208/2015 e riproposta nel disegno di legge di bilancio 2017) è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili non strumentali.
Perché vi sia abuso del diritto devono ricorrere i seguenti presupposti:
– la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
– l’assenza di sostanza economica, cioè l’inidoneità a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
– l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
L’assenza anche di una sola di tali condizioni esclude la fattispecie di abuso del diritto.
La ratio della disciplina sulle trasformazioni agevolate è quella di consentire alle società immobiliari di gestione di uscire dal regime di impresa nei casi in cui la società sia un mero schermo rispetto ad una attività di gestione passiva dei beni immobili. In questo modo a tali società viene offerta l’opportunità di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste, immobili per i quali non sussistono condizioni di impiego profittevoli.
L’operazione societaria di scissione ipotizzata ha come obiettivo la possibilità di usufruire di tali condizioni fiscali meno onerose e si pone dunque perfettamente in linea con le finalità della legge, permettendo di conseguire un legittimo vantaggio fiscale.