Anche i comitati possono iscriversi al RUNTS, anche come enti dotati di personalità giuridica.

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09 April 2025

Con la circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dichiarato applicabile l’articolo 22 del Codice del Terzo Settore ai comitati.

Procedendo con ordine, il Ministero, sulla base della definizione di Ente del Terzo Settore contenuta nell’articolo 4, comma 1, del CTS, considera “pacificamente acclarata la possibilità che un comitato privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS”, nella sezione di cui alla lettera g) – Altri enti del terzo settore.

Il comitato è infatti considerato dalla giurisprudenza un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e l’articolo 39 del codice civile ne evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale.

Inoltre, sempre secondo il Dipartimento per il Terzo Settore, non osta all’acquisizione della qualifica di ETS il carattere temporaneo di questa tipologia di ente.

Ma c’è di più: un comitato, iscrivendosi al Registro Unico, può acquisire la personalità giuridica in applicazione dell’articolo 22 del d.lgs. 117/2017 in virtù di una interpretazione sistematica delle norme, nonostante la formulazione letterale dello stesso che si riferisce espressamente solo alle fondazioni e alle associazioni.

 

 

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