
Il Tuir stabilisce il regime di tassazione applicabile al soggetto privato che, a seguito di cessione a titolo oneroso di beni immobili, abbia conseguito un reddito.
Parliamo della cd. “plusvalenza”, che si realizza nel caso di alienazione di un bene immobile entro i 5 anni dal suo acquisto, ad eccezione del caso in cui il proprietario abbia adibito a propria abitazione principale il bene per la maggior parte del periodo di possesso.
Dubbi possono sorgere per il caso di consolidamento dell’usufrutto alla nuda proprietà alla morte dell’usufruttuario.
L’AE ha precisato che per verificare se la successiva cessione della piena proprietà comporti plusvalenza tassabile, occorre aver riguardo alla data di acquisto della nuda proprietà, da cui decorre il termine dei cinque anni, e non alla data di acquisto dell’usufrutto per consolidazione.
La base di partenza per determinare un’eventuale plusvalenza è data dal prezzo di acquisto della nuda proprietà, maggiorato del valore dell’usufrutto, quest’ultimo determinato al momento dell’acquisto per consolidazione.