
Per gli enti di Terzo settore (comprese le imprese sociali in forma di enti del libro I) e le onlus occorre considerare alcune implicazioni specifiche come l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di perdita dello status. I dettagli nell'approfondimento curato dagli esperti di "Milano Notai"
a cura di Monica De Paoli e Francesca Pasi
Le operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni o trasformazioni, consentono agli enti di rispondere ad esigenze di efficienza, riorganizzazione delle risorse o adeguamento alle mutate condizioni economiche e normative. Sebbene tali operazioni venissero poste in essere anche prima della riforma del Terzo settore, è solo con l’introduzione dell’art. 42 bis Codice Civile operata dal D.Lgs. 117/2017 che hanno ottenuto piena legittimazione da parte del legislatore. Prima di questo intervento la disciplina era rimessa alla dottrina e alla giurisprudenza e – in alcuni casi – alle autorità vigilanti sul Registro delle Persone Giuridiche, con interpretazioni non sempre unanimi sull’iter procedimentale da seguire.m L’art. 42-bis del Codice Civile prevede che – se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto – le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La norma si applica a tutti gli enti del Libro I del Codice Civile, e non solo agli Enti del Terzo Settore (Ets).
Per gli Ets (comprese le imprese sociali in forma di enti del libro I) o le onlus occorre tuttavia considerare alcune implicazioni che possono derivare dall’operazione straordinaria, come l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di perdita dello status.
Se ad esempio in una operazione di fusione per incorporazione l’ente incorporato ha la qualifica Ets, mentre ne è sprovvisto l’ente incorporante, sull’ente che perde la qualifica grava l’obbligo di devoluzione del patrimonio. Sono aspetti che non incidono direttamente sul procedimento di fusione o scissione, ma di cui va tenuto conto nella valutazione dell’operazione.
Acquista, invece, un rilievo diretto nel procedimento la distinzione tra enti iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche o nel Registro degli enti di Terzo settore, ai fini degli adempimenti pubblicitari.
L’art. 42 bis c.c. dispone, infatti, che gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Qualora si tratti invece di associazioni o fondazioni aventi la qualifica di impresa sociale il ruolo di depositario delle formalità connesse alle operazioni straordinarie imprese sociali è assegnato al Registro delle imprese.
Con questo contributo viene esaminato il procedimento di fusione tra enti, nel prossimo sarà approfondita l’operazione di scissione.
L’art. 42 bis c.c. non contiene una disciplina espressa della fusione tra enti, ma rinvia alle disposizioni previste per le società, in quanto compatibili, lasciando, quindi, all’interprete l’onere di coordinare la disciplina societaria con le specifiche caratteristiche degli enti del libro I. Come per le società, la fusione tra enti del libro I può realizzarsi mediante la costituzione di un nuovo ente (fusione in senso stretto o propria), o mediante l’incorporazione di uno o più enti in altro ente (fusione per incorporazione o impropria). Quest’ultima è la fattispecie più frequente nella prassi.
La fusione opera in regime di continuità, essendo considerata una operazione di mutamento dell’assetto organizzativo e di modifica dello statuto.
[ Continua a leggere ... ]