I nuovi limiti alle detrazioni previste dal TUIR incidono anche sulle erogazioni liberali al Terzo Settore

non profit

27 gennaio 2025

Il comma 10 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 (legge 207 del 30 dicembre 2024) ha introdotto nel T.U.I.R. il nuovo articolo 16 ter - Riordino delle detrazioni:

1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l' importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a:

  • a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
  • b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma I è pari a:

  • a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
  • b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
  • c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
  • d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.

4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

  • a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
  • b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.

Ne deriva un quadro confuso e di non agevole interpretazione.

Quel che è certo è che la legge di bilancio 2025 ha inserito limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito per le persone fisiche che dichiarano redditi complessivi superiori a 75.000 euro (ma non superiore a 100.000) e superiori a 100.000 euro, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Tali limiti si applicano anche:

  • alle erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, previste dall’art.15, comma1 lett. h) del TUIR;
  • ai beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui al punto precedente, come previsto dall’art.15, comma1 lett. h-bis) del TUIR;
  • alle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo, di cui all’art.15, comma1 lett. i) del TUIR;
  • ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti nelle condizioni di cui all’art.15, comma1, lett. i-sexies) del TUIR;
  • alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione nonché a favore degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa, di cui all’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR;
  • alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di cui all’art. 15, comma 1.1 del TUIR;
  • alle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo Settore, di cui all’art. 83, comma 1, del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Come è facile intuire anche solo scorrendo l’elenco, i limiti posti avranno sicuramente un’incidenza negativa sulle donazioni a favore degli ETS e degli enti non profit in generale.

 

 

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