L’art. 22, quarto comma, del d.lgs. 117/2017 consente che il patrimonio minimo degli Enti del Terzo Settore, oltre che da una somma liquida e disponibile, possa essere costituito da beni diversi dal denaro, purché il loro valore risulti da una relazione giurata.
Al Ministero del Lavoro è stato chiesto se, alla luce di tale previsione, il patrimonio minimo possa consistere prevalentemente nell’apporto di opere e servizi.
Con Nota n. 15849 del 19 novembre 2024, il Ministero ha aderito alle posizioni espresse dal Consiglio Nazionale del Notariato che ha escluso “la possibilità di procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d’opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria”, considerato che proprio la definizione rinvenibile nell’articolo citato rimanderebbe alla definizione dei beni quali “cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.) ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento "soggettivo" (CNN Studio n. 104-2020/I pag. 20 e CNN Studio n. 10-2022/CTS, nota n. 7).
Ciononostante, il Ministro non esclude che il notaio, sotto la propria responsabilità, possa attestare l’esistenza del patrimonio minimo prevalentemente costituito da “intangible assets”.
In tal caso, l’ufficio del RUNTS che ha ricevuto l’istanza per l’iscrizione, pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, procedendo eventualmente ad invitare l’ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi.