
Finalmente uniformità di tassazione per gli atti di costituzione di pegno su quote di Srl, se garantiscono obbligazioni di terzi e non obbligazioni proprie del debitore costituente il pegno.
Infatti, si è recentemente espressa la Cassazione (ordinanze 9377 e 9378 del 22 marzo 20229), allineandosi con gli uffici fiscali di Roma e Milano. L’imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale con l’aliquota allo 0,50%, utilizzando come base imponibile non il valore nominale della quota, ma la somma garantita dal pegno.
In precedenza il contratto di pegno veniva prevalentemente tassato usando a riferimento il valore nominale della quota della Srl gravata dal pegno, la svolta avvenne nel 2016 da parte degli uffici delle agenzie delle entrate di Milano e Roma, ed adesso anche con l’allineamento del Cassazione.