La Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che l’agevolazione “prima casa” spetta a chi acquista un’immobile, senza trasferirvi la residenza, se destinato a stabile dimora per motivi di assistenza e cura.
L’agevolazione può essere chiesta dal soggetto che necessita di trattamenti riabilitativi e rieducativi prolungati in centri altamente specializzati presenti esclusivamente in un Comune differente da quello di residenza.
Il Parere tiene conto dell’interpretazione estensiva del presupposto dello svolgimento della “propria attività”, nel rientra ogni tipo di attività anche svolta senza remunerazione.
La dichiarazione di volontà deve essere resa dall’acquirente nell’atto di compravendita, indicando il collegamento tra il luogo di cura e l’ubicazione dell’immobile acquistato.
Resta ferma, anche in questo caso, la sussistenza di tutti gli altri requisiti necessari per godere dell’agevolazione prima casa.