L’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni ha ritenuto che la clausola penale (art. 1382 c.c.) apposta ad un contratto sia in ogni caso una previsione con propria autonomia negoziale e pertanto soggetta al pagamento di una imposta fissa di registro, a prescindere dalla verifica se detta clausola sia di fatto direttamente connessa alle disposizioni principali del contratto (art. 21, comma 1, del DPR 131/86)..
Di contrario avviso è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, in linea con la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna del 5 giugno 2020 n. 716, ha ritenuto, con sentenza del 6 novembre 2020 n. 2231, che la clausola penale contenuta in un contratto non sarebbe soggetta ad autonoma tassazione, in quanto intrinsecamente collegata all’accordo contrattuale principale, di cui costituisce un elemento, trovando in questo caso applicazione l’art 21, comma 2, del DPR 131/1986.
Quindi attenzione alla tassazione della clausola penale, in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.