L’8 agosto è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la nota direttoriale n. 11508 dedicata all’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale gravante sugli ETS che perdono la qualifica.
Accanto all’ipotesi di devoluzione dell’intero patrimonio - disciplinata dall’art. 9 del codice del terzo settore - nel caso di estinzione dell’ente, l’art. 50, comma 2, disciplina l’ipotesi in cui l’ETS viene cancellato dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ma continui ad esistere e a operare ai sensi del codice civile.
La cancellazione può avvenire d’ufficio, qualora a seguito di accertamenti l’ente risulti privo dei requisiti di iscrizione, oppure su istanza dell’ente stesso che sceglie di rinunciare alla qualifica di ente del terzo settore.
In entrambi i casi l’ETS sarà tenuto, per effetto della cancellazione dal registro, a devolvere esclusivamente l’incremento patrimoniale realizzato durante il periodo temporale di iscrizione al Registro, mantenendo pertanto il patrimonio eventualmente preesistente a tale iscrizione.
La nota in esame si sofferma, in particolare, sull’individuazione del termine di decorrenza del lasso temporale di riferimento per il calcolo dell’incremento patrimoniale da devolvere precisando che, nel caso di ODV, APS e Onlus, non si debba fare riferimento all’effettiva iscrizione nel RUNTS ma alla precedente iscrizione nei registri di riferimento.
Come noto, infatti, le ODV e le APS iscritte nei precedenti registri regionali sono state oggetto di trasmigrazione nel RUNTS e, pertanto, secondo il Ministero, qualora siano cancellate dal Registro il patrimonio assoggettato a devoluzione comprenderà anche quanto accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica.
Per quanto riguarda le Onlus, il cui passaggio al RUNTS non è automatico ma avviene all’esito di una specifica istanza da parte dell’ente, si ricorda che il CTS esclude l’obbligo devolutivo per il passaggio dall’Anagrafe Onlus al RUNTS ma lo prevede qualora l’ente venga, successivamente cancellato o decide di cancellarsi dal RUNTS. In questo caso il termine iniziale per il computo dell’eventuale incremento patrimoniale da devolvere sarà quello dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Onlus.
Il Ministero da ultimo ricorda che non vi è obbligo devolutivo nel caso di passaggio da parte degli ETS da una sezione all’altra del RUNTS.