Mediazione immobiliare: non è più obbligatorio indicare l’importo della provvigione dell’agenzia immobiliare

real estate

03 March 2025

Novità in tema di dichiarazione “Bersani”: dal 12 gennaio 2025 non è più obbligatorio per le parti del rogito notarile dichiarare espressamente l’ammontare della provvigione corrisposta all’agenzia immobiliare.

La legge n. 203/2024, introduce, in alternativa, la possibilità di indicare in atto il numero della fattura emessa dal mediatore e dichiarare la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta.

Poiché tale dichiarazione di corrispondenza ha carattere essenziale, vi può optare esclusivamente chi al momento del rogito ha già provveduto o provvede all’integrale pagamento della provvigione.

In caso di pagamento dilazionato o futuro, la parte rimane tenuta a dichiarare in modo espresso l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività del mediatore.

Stante l’assenza di prescrizioni in senso contrario, ciascuna parte dell’atto può optare per una diversa modalità di dichiarazione.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi relativi all’indicazione analitica delle modalità di pagamento e alle altre indicazioni richieste dall’art. 35 del d.l. n. 223/2006.

 

 

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