Vidimazione dei registri dei volontari delle sedi secondarie degli ETS

non profit

24 February 2025

Il Ministero del Lavoro con nota direttoriale n. 809 del 20 gennaio scorso si è espresso in merito alla possibilità che un Ente del Terzo Settore, qualora disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie, eventualmente insistenti su un territorio regionale diverso da quello della sede principale, possa disporre di più di un registro dei volontari non occasionali di cui all’articolo 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Secondo il Ministero, per enti aventi una pluralità di sedi operative territorialmente distanti, sarebbe irragionevole e contrario all’autonomia degli stessi non consentire l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture.

Conseguentemente, gli eventuali registri “di sede” dovranno essere regolarmente vidimati; resterebbero altrimenti mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l’esterno e di qualunque valore probatorio.

 

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