La Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 7442/2024 ha stabilito la non tassabilità delle donazioni informali o indirette tra genitori e figli in assenza dell’obbligo di registrazione.
La pronuncia supera la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/2015 che riteneva applicabile l’imposta di donazione anche alle liberalità tra vivi in assenza di un atto scritto soggetto a registrazione.
La Suprema Corte chiarisce che la donazione indiretta o informale rileva ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta da atto soggetto a registrazione o se registrata volontariamente oppure, quando, superando il milione di euro viene dichiarata dal contribuente in sede di accertamento tributario. La Corte sottolinea inoltre che, solo in questo ultimo caso, sorge l’obbligo di registrazione dell’atto di donazione indiretta che risulta da atto soggetto a registrazione.