Articolo di Giovannella Condò e Laura Castorina per Norme&Tributi de Il Sole 24 Ore
–
L’articolo 51, c. 3 del Lgs. 2 marzo 2023, n.19, in attuazione della Direttiva Europea, UE n. 2019/2121, ha modificato l’articolo 2506 c.c., ampliando l’elenco delle scissioni cd. “atipiche”.
Con tale previsione è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della “scissione mediante scorporo” in favore ad una o più società beneficiaria neocostituite mediante assegnazione di azioni o quote non ai soci, bensì alla società scissa.
La scissione mediante scorporo, disciplinata dal novellato articolo 2506 c.c. consente di realizzare il trasferimento di parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e le azioni/quote di quest’ultima vengono assegnate alla stessa società scissa e non ai suoi soci.