Con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate abolisce il coacervo ereditario e si allinea all’orientamento costante della giurisprudenza di Legittimità. Il suo è un vero e proprio dietro front, dal momento che si pone in netto contrasto con quanto sino ad ora ritenuto.
Il coacervo ereditario è un’operazione apparentemente imposta dal Dlgs 346/1990 (testo unico dell’imposta di successione e donazione), consistente nel sommare al valore dell’asse ereditario il valore delle donazioni disposte dal de cuius, per accertare un’eventuale erosione della franchigia esente di un milione di euro (a vantaggio del coniuge e dei parenti in linea retta) o di 100 mila euro (a vantaggio di fratelli e sorelle).
Il nuovo indirizzo conferma, in realtà, quella che poteva considerarsi un’abrogazione implicita dell’istituto, dettata dall’attuale funzionamento dell’imposta di successione, che è interamente proporzionale, oltre alla soglia della franchigia, e non più determinata in base ad aliquote progressive a seconda dello scaglione di valore imponibile.
L’abrogazione del coacervo semplifica quindi notevolmente il calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta, a seguito del superamento della franchigia, eliminando le incertezze date dalla necessità di ricostruire le donazioni in vita effettuate dal de cuius.
Permane, invece, il coacervo donativo, e quindi l’obbligo di tener conto, nell’ambito della donazione, di precedenti donazioni effettuate tra lo stesso donante e donatario (qualora si tratti di coniuge, parenti in linea retta, fratelli o sorelle), al fine di valutare l’eventuale erosione della franchigia.