Il diritto di opzione in presenza di partecipazioni di categoria

diritto societario

08 settembre 2023

Il Consiglio Notarile di Milano analizza il funzionamento del diritto di opzione e del diritto di prelazione sull’inoptato in presenza di azioni o quote di categoria nella massima 208.

In prima analisi, la massima afferma che tutti i soci hanno diritto di opzione o sottoscrizione su tutte le partecipazioni sociali emesse in caso di aumento del capitale, prescindendo dalla categoria delle azioni o quote emesse, confermando l’inderogabilità di tale diritto spettante a ciascun socio in proporzione alle partecipazioni possedute.

La massima prosegue analizzando più precisamente le ipotesi in cui l’aumento sia attuato mediante l’emissione di azioni o quote delle medesime categorie già poste in circolazione, distinguendone due fattispecie.

1)  La prima è quella in cui l’aumento abbia ad oggetto l’emissione di partecipazioni in via “proporzionale” rispetto alle azioni o quote di ciascuna categoria già emesse. In questa ipotesi il diritto di opzione spetta a ciascun socio esclusivamente sulle partecipazioni della medesima categoria di quelle di cui è titolare. Il diritto di prelazione sull’inoptato spetta inoltre con priorità sulle partecipazioni della medesima categoria.

2)  La seconda fattispecie, invece, è quella in cui l’aumento comporti l’emissione di partecipazioni in misura “non proporzionale” rispetto alle partecipazioni di ciascuna categoria già in circolazione. In questo caso, invece, i soci hanno diritto di ricevere in offerta prima le partecipazioni della medesima categoria e, per la parte non coperta con esse, azioni o quote di categoria diversa.

La massima analizza poi i limiti dell’autonomia statutaria in materia di opzione e prelazione sull’inoptato. Sul punto, il Consiglio Notarile di Milano ritiene che la disciplina sull’inoptato sia derogabile, tanto da poterlo escludere o limitare alle sole partecipazioni della medesima categoria di cui il socio è titolare.

Con riferimento al diritto di opzione, invece, ferma l’inderogabilità, la massima ritiene ammissibile una clausola statuaria che preveda la conversione automatica delle partecipazioni sottoscritte a seguito di un aumento di capitale in azioni o quote della medesima categoria di quelle di cui il socio è titolare.

 


 

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