Finanziamenti: il mandato a vendere come strumento di garanzia

banking

12 dicembre 2016

Nel precedente bee abbiamo esaminato la nuova disciplina (articolo 48-bis del T.U.B.) che consente alle banche e ad altri soggetti autorizzati di concedere finanziamenti alle imprese garantiti dal trasferimento di un bene immobile, o di altri diritti immobiliari, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.

Ne abbiamo anche valutato le principali criticità.

Uno strumento alternativo per ottenere lo stesso risultato (trasferimento al creditore del bene posto a garanzia dell’adempimento) è il mandato a vendere con rappresentanza conferito dal debitore al creditore stesso o a un terzo, che può essere un notaio, scelto col gradimento del creditore. Al debitore spetta la restituzione dell’eccedenza del valore al quale il bene oggetto della garanzia è trasferito rispetto all’ammontare del credito soddisfatto con il trasferimento.

Il meccanismo del mandato a vendere è flessibile e le parti possono disciplinarne termini e condizioni in autonomia.

I principali vantaggi rispetto alla garanzia prevista dall’articolo 48-bis del T.U.B. sono i seguenti:

  • creditore e debitore non devono essere necessariamente, rispettivamente, una banca o altro soggetto autorizzato e un imprenditore;
  • l’obbligazione garantita può anche non essere qualificata come finanziamento;
  • l’inadempimento non è qualificato; le parti sono libere di determinare condizioni, termini e modalità di attivazione della garanzia;
  • qualsiasi bene può essere oggetto della garanzia, non solo beni immobili o diritti immobiliari;
  • le parti possono stabilire criteri e modalità di nomina del perito per la valutazione del bene, senza dovere rivolgersi al presidente del tribunale competente;
  • si ritiene che, se il ricavato della vendita non soddisfi il credito interamente, il debitore sia comunque tenuto a corrispondere l’ammontare residuo.

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