L’art. 24, quinto comma, CTS, dispone che gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere che il procedimento assembleare si svolga mediante assemblee separate e che ad esse si applicano le disposizioni dettate per le cooperative dall’art. 2540 c.c., commi terzo, quarto, quinto e sesto, “in quanto compatibili".
L’art. 2540, terzo comma, c.c. considera che ogni assemblea separata sia prodromica e funzionale ad una successiva assemblea generale e dispone, allo scopo, che l’assemblea separata nomini dei delegati chiamati a partecipare all’assemblea generale.
I delegati nominati dall’assemblea separata non possono essere assimilati ai “delegati al voto”, di cui all’art. 24 co. 3 CTS, ossia a coloro ai quali i singoli associati conferiscono il potere di rappresentarli in assemblea.
Il “delegato al voto” è il rappresentante del singolo associato in un’assemblea a cui questi potrebbe partecipare personalmente, mentre i delegati nominati dall’assemblea separata (o di primo livello) sono gli unici legittimati a partecipare all’assemblea generale (o di secondo livello).
La loro nomina è dunque obbligatoria ed essi non rappresentano il singolo associato nel processo decisionale, ma sono portatori di un più ampio mandato conferito dall’intera assemblea separata.
Di conseguenza, secondo il Consiglio Notarile di Milano, nelle associazioni ETS che abbiano un numero di associati non inferiore a cinquecento, le deleghe conferite dalle assemblee separate per intervenire all'assemblea generale non sono soggette ai limiti previsti dall'art. 24, co. 3, del Codice del Terzo Settore che prevede un limite massimo di deleghe conferibili.