La personalità giuridica delle associazioni sportive: differenza e affinità con gli enti del Terzo settore

press • non profit

25 giugno 2024

Ogni mese gli esperti di Milano Notai illustreranno un testo normativo di interesse per il mondo dell'attivismo e della solidarietà. Oggi è il turno delle associazioni sportive dilettantistiche

A cura di Francesca Pasi


 

Il lungo e articolato iter della riforma dello sport ha preso avvio con L. 86/2019 che conferiva delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia.

Questi ultimi1, adottati a febbraio del 2021, sono entrati in vigore in momenti diversi tra il 2022 e il 2023.

Per la disciplina relativa all’acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive, contenuta nel decreto legislativo n. 39 /2021, modificato in maniera significativa dal decreto correttivo n. 120/2023 (c.d. correttivo bis), si è dovuto attendere la fine di gennaio 2024 per la sua effettiva operatività grazie all’approvazione del «nuovo regolamento contenente le disposizioni attuative della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche».

Come noto - prima della riforma - l’unico modo per le associazioni di acquisire la personalità giuridica era attraverso l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private tenuto – ai sensi del D. P.R. 361/2000 - dalla Prefettura competente del luogo in cui l’ente ha la sede legale (o dalle Regioni per gli enti le cui finalità si esauriscono nell’ambito regionale per le materie di sua competenza).

 

In deroga, quindi, al procedimento “ordinario”, la Riforma dello sport ha introdotto per le associazioni sportive dilettantistiche una procedura “speciale” che consente alle Asd di acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) avvicinando la normativa del riconoscimento giuridico delle sportive a quella degli Enti del Terzo settore, sebbene con alcune differenze.

 

Per il riconoscimento della personalità giuridica delle Asd devono sussistere (i) le condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente inclusa la natura dilettantistica e (ii) un patrimonio minimo fissato in 10mila euro.

Con riferimento a questo secondo requisito emerge immediatamente la prima differenza con la analoga disciplina prevista per le associazioni Enti del Terzo settore alle quali è richiesto un patrimonio minimo di 15mila euro per ottenere la personalità giuridica. Tale differenza fa sì che mentre una associazione Ets con personalità giuridica potrà iscriversi al Rasd senza dover dimostrare di disporre di un patrimonio sufficiente a tale scopo, non potrà invece valere il contrario.

Analogamente, sia per gli Ets sia per le Asd il notaio assume un ruolo centrale nel procedimento, spettando a quest’ultimo il compito di accertare la presenza dei requisiti necessari all’acquisto della personalità giuridica attraverso l’iscrizione  rispettivamente nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, o nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.  Questo sia per l’atto costitutivo e lo statuto di una Asd o di un Ets con personalità giuridica di nuova costituzione sia per i verbali di assemblea straordinaria con i quali l’Asd o l’Ets già costituita quale associazione non riconosciuta delibera di acquisire la personalità giuridica.

Con riferimento alla verifica del patrimonio e all’aggiornamento temporale della relativa documentazione, nel caso delle Asd (per le quali sono richiesti il rendiconto economico finanziario, il bilancio di esercizio e la perizia),  secondo la massima n. 16 della commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, in assenza di specifica disposizione normativa, si ritiene legittimo applicare analogicamente la previsione contenuta nell’art. 42-bis, comma 2, codice civile ed i rinvii ivi contenuti all’art. 2500-ter c.c. (trasformazione) ed alle disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V del libro V del codice civile (fusione e scissione).

Pertanto, la verifica della sussistenza del patrimonio minimo delle Asd con personalità giuridica può essere correttamente effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo o della delibera di iscrizione al Rasd o della delibera di voler conseguire la personalità giuridica da parte di Asd non riconosciute e già iscritte a detto registro; il termine potrà estendersi a 180 giorni, qualora detti documenti siano rappresentati dal bilancio dell’ultimo esercizio.

Solo se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

È evidente  la  semplificazione per le Asd della documentazione richiesta per attestare la sussistenza del patrimonio rispetto a quella prevista per gli Enti del Terzo settore i quali, se privi di personalità giuridica, sono tenuti a predisporre una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro che attesti il patrimonio netto della associazione a non più di 120 giorni antecedenti l’atto. Se si tratta, invece, di associazioni già dotate di personalità giudica, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell’istanza (ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.

Per entrambe le tipologie di enti in caso di perdite di oltre un terzo, l’organo amministrativo dovrà provvedere senza indugio a convocare l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

 

1. Il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Dlgs del 28.02.2021 n. 36 ); misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (Dlgs del 28.02.2021 n. 37); misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (Dlgs del 28.02.2021 n. 38); semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (Dlgs del 28.02.2021 n. 39); sicurezza nelle discipline sportive invernali (Dlgs del 28.02.2021 n. 40).

 

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