Il c.d. “Decreto Cura Italia”, tra le novità a sostegno dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), ha previsto il pegno rotativo e non possessorio, data l’assenza dello spossessamento in favore del creditore pignoratizio.
In particolare, il carattere non possessorio e rotativo della garanzia consente infatti all’impresa di mantenere la disponibilità del bene oggetto di pegno e di continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo, nonché nelle varie fasi di trasformazione che caratterizzano il prodotto medesimo.
Pertanto, il pegno rotativo consente la sostituibilità e mutabilità nel tempo dell’oggetto della garanzia reale, senza che ciò richieda, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle formalità prescritte per la costituzione del vincolo.
Tale strumento appare allora di estremo interesse, ad esempio, per il nostro mercato vitivinicolo, con la possibilità per le cantine italiane di porre a garanzia del finanziamento il vino sfuso prevedendo di sostituirlo anche con la produzione delle vendemmie relative alle annate successive, in virtù della sua natura rotativa.
Concludendo, il pegno rotativo sui prodotti DOP e IGP rappresenta per gli operatori del settore uno strumento certamente utile ad agevolare l’accesso al credito bancario, poiché grazie a tale istituto le banche saranno incentivate ad accettare determinate merci quale titolo di garanzia sulle linee di credito erogate.