Trust per il “Dopo di Noi”: dalle agevolazioni fiscali ai costi tutto quello che c’è da sapere

press • non profit

03 febbraio 2025

L'approfondimento curato dagli esperti di "Milano Notai" accende un faro su uno degli istituti più rilevanti della legge 112/2016

a cura di Monica De Paoli e Francesca Pasi


 

La Legge 112/2016, conosciuta come “Legge sul Dopo di Noi”, mira a garantire il benessere e la protezione delle persone con disabilità grave, anche attraverso l’istituzione di strumenti giuridici che consentano di assicurare un supporto economico e assistenziale continuativo alla persona con disabilità, anche dopo la morte dei familiari. 

Tra gli strumenti negoziali individuati dal legislatore all’art. 6 della Legge, c’è il trust, un istituto giuridico di origine anglosassone, che consente a una persona, chiamata disponente (o settlor), di trasferire beni o diritti a una persona o ente, chiamato trustee, affinché questi li gestisca nell’interesse di un’altra persona, chiamata beneficiario. 

L’effetto reale tipico del trust è la segregazione dei  beni conferiti inizialmente dal disponente nel trust (e anche successivamente apportati dal disponente o da terzi) e che costituiranno il fondo in trust, ossia un patrimonio separato sia dal patrimonio del disponente, sia da quello personale del trustee sia da quello del beneficiario, con la conseguenza che i beni non potranno essere aggrediti dai creditori di tali soggetti.

Nel “trust dopo di noi” il fondo in trust è vincolato alla realizzazione del “progetto di vita” a favore del soggetto disabile beneficiario individuato nell’atto istitutivo dal disponente.  In particolare, il progetto di vita contiene un programma a lungo termine per la cura e la gestione del disabile dopo la scomparsa dei genitori che dovrebbe, quindi, includere, oltre ad una pianificazione finanziaria che assicuri sufficienti risorse per soddisfare le esigenze di vita del beneficiario, anche una pianificazione delle cure e dell’assistenza che comprenda i servizi di assistenza sanitaria, assistenza personale, attività sociali e attività di svago.

Il trustee, nel rispetto delle regole contenute nell’atto istitutivo di trust, ha il compito di gestire il patrimonio conferito nel trust in modo diligente e prudente allo scopo di realizzare il progetto di vita definito dal disponente. 

Accanto alla figura del trustee l’atto istitutivo del trust può prevedere anche quella del guardiano, che ha il compito di supervisionare l’operato del trustee e garantire che i beni siano gestiti in conformità con le intenzioni del disponente e nell’interesse del beneficiario. Sebbene non si tratti di una figura  necessaria, appare certamente opportuna in questa tipologia di trust in considerazione della condizione del beneficiario. Nei trust istituiti ai sensi della legge può rivestire la figura di guardiano anche l’amministratore di sostegno, ove nominato, in quanto i suoi compiti ben possono conciliarsi con quelli del guardiano. In tal senso vi è un orientamento consolidato dei tribunali.

[ Continua a leggere ... ]

 

Leggi articolo > 

 

Iscriviti alla newsletter

Le nostre Tips sono pillole dei casi nati dall’esperienza condivisa con ciascuno di voi