
Il Senato ha definitivamente approvato il DDL 1155 che modifica l’articolo 2407 del Codice civile sul regime di responsabilità dei sindaci delle società, applicabile anche all’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore in virtù del rinvio di cui all’articolo 28 del D.lgs. 117/2017.
In particolare, fermo restando che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni, come previsto dal primo comma dell’articolo 2407, ad essere stato modificato è il secondo comma.
Questo prevedeva la responsabilità illimitata dei componenti del collegio sindacale, in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi ultimi, se il danno non si sarebbe prodotto se avessero adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi di legge.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, l'entità della responsabilità civile sarà circoscritta ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco, secondo i seguenti scaglioni:
- per i compensi fino a 10.000 euro annui si applica un risarcimento massimo pari a 15 volte il compenso stesso;
- per i compensi da 10.000 a 50.000 euro si applica un risarcimento massimo pari a 12 volte il compenso;
- per i compensi oltre 50.000 euro si applica un risarcimento massimo pari a 10 volte il compenso.
L’ultimo comma aggiunto nel nuovo articolo 2407 prevede anche un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci.