(Risposta a interpello n. 365 del 3 luglio 2023)
Con la risposta a interpello n. 365 del 3 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha sancito l’applicabilità dell’aliquota dell’imposta di registro del 15%, prevista dall’art. 1, comma 3, Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (“TUR”) per i “trasferimenti” di terreni agricoli e relative pertinenze, all’atto di costituzione del diritto di superficie su di un terreno agricolo.
L’Agenzia delle Entrate conferma la sua lettura sistematica dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, secondo la quale le aliquote ivi indicate sono applicabili anche a tutti gli atti di costituzione o trasferimento di diritti reali, in quanto, per effetto del primo periodo della norma, nella nozione di trasferimento adottata dalla disposizione, rientrano anche gli atti costitutivi di diritti reali.
Con questa presa di posizione, l’amministrazione finanziaria si pone in netto contrasto con l’opinione della Corte di Cassazione che, con ordinanza n.3462 dell’11 febbraio 2021 aveva stabilito l’applicabilità dell’imposta di registro con l’aliquota del 9% alla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo al fine di costruire un impianto fotovoltaico, effettuando un parallelo con la fattispecie della costituzione del diritto di servitù, anch’essa tassata al 9%.