Articolo per Norme e Tributi+ di Giovannella Condò e Giuliana Tonini
In breve
Tertium genus tra le azioni e le obbligazioni, sono strumenti utile a reperire mezzi di finanziamento e apporti di diversa natura a vantaggio della società.
1. Introduzione
Numerosi orientamenti della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano sono dedicati agli strumenti finanziari partecipativi. L’attenzione degli operatori verso tali strumenti costituisce la dimostrazione della loro meritevolezza quale tertium genus tra le azioni e le obbligazioni, utile a reperire mezzi di finanziamento e apporti di diversa natura a vantaggio della società.
2. Gli orientamenti del Consiglio Notarile di Milano
La massima n. 163 chiarisce i dubbi relativi alla ripartizione delle competenze, tra assemblea degli azionisti e organo amministrativo, argomentando che può sussistere la competenza dell’organo amministrativo in relazione alla delibera di emissione degli strumenti finanziari partecipativi nei casi in cui l’assemblea straordinaria abbia già definito in una apposita clausola statutaria il tipo di apporti da acquisire.
La massima n. 164 si sofferma sulla natura necessariamente partecipativa degli strumenti finanziari nonchè sulle diverse cause giuridiche che possono essere sottese all’apporto effettuato dai titolari degli stessi, a conferma della natura intrinsecamente variegata di tali strumenti e della loro attitudine ad essere diversamente modulati.
La massima n. 165 affronta la questione della molteplice natura che possono assumere gli apporti connessi agli strumenti finanziari partecipativi, ivi compresa la prestazione di opera o servizi, il cui conferimento a capitale è vietato per le società per azioni.
La massima successiva, la n. 166, prende in considerazione l’ipotesi di emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni.
La massima n. 167 offre, invece, una interpretazione per l’individuazione degli argomenti in relazione ai quali lo statuto può attribuire il diritto di voto ai possessori degli strumenti finanziari partecipativi.
La massima n. 168, infine, fa il punto sulla nomina di un componente degli organi sociali, qualora agli strumenti finanziari partecipativi sia attribuito tale diritto di natura amministrativa.
3. Strumenti finanziari partecipativi nelle startup e PMI innovative
Gli strumenti finanziari partecipativi sono stati concepiti dal legislatore della riforma del 2003 come appannaggio delle società per azioni. È pur vero, però, che la medesima riforma ha introdotto la possibilità per le s.r.l. di emettere titoli di debito.
Il c.d. Decreto Crescita 2.0 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura della start up innovativa, a cui è stata riconosciuta la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, connessi o meno all’attuazione di operazioni di work for equity.
In seguito, il c.d. Decreto Investment Compact ha introdotto la figura delle PMI innovative, estendendo loro le deroghe al diritto societario già elaborate per le start up innovative.
All’esito di tale evoluzione normativa, possono quindi ricorrere all’emissione di strumenti finanziari partecipativi tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata che siano configurabili come Start up o PMI innovative.
Successivamente il legislatore, al fine di favorire l’innovazione tecnologica, ha reso accessibili a tutte le PMI strumenti prima riservati alle sole società per azioni o comunque alle sole imprese innovative, lasciando però precluso alle s.r.l. non innovative il ricorso all’emissione di strumenti finanziari partecipativi.
4. Considerazioni conclusive
Per le ragioni sopra esposte, non si ravvisano impedimenti alla possibilità che tutte le s.r.l. PMI, e potremmo dire anche tutte le s.r.l., possano ricorrere all’emissione di strumenti finanziari partecipativi, al fine di ideare e modulare le forme di partecipazione alle iniziative imprenditoriali.