L’Agenzia delle Entrate prende posizione e, con la risposta ad interpello n. 185/2024, esclude l’autonoma tassazione della clausola penale inserita in un contratto di locazione.
La ragione della decisione, che abbraccia l’orientamento della Suprema Corte (sentenze n. 30983/2023 e n. 3466/2024) e di alcune Commissioni Tributarie Provinciali, si basa sul riconosciuto carattere accessorio della clausola penale nonché su suo ruolo: intrinsecamente rafforzativo delle obbligazioni nascenti dal contratto in cui è contenuta, e preordinato a sostenerne l’esatto adempimento.
La Risposta viene sostenuta dal richiamato art. 21 comma 2 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (DPR 131/1986), secondo il quale è l’intero contratto a dovere essere assoggettato ad una tassazione unica relativa alla disposizione dalla quale deriva l’imposta più onerosa.
Alla luce del nuovo orientamento, alla clausola penale non si applica più l’autonoma imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00, evitando così una doppia imposizione per il contribuente.
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